Art. 101 c.p.p. — Difensore della persona offesa

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La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 16 ottobre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art101 · fonte del testo

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