Art. 832 c.p.c. — Rinvio a regolamenti arbitrali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

[2]Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art832 · fonte del testo

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