Codice di procedura civile

Art. 796 c.p.c. — Giudice competente

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996. Leggi il testo vigente →

[1]Chi vuol far valere nel Regno una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

[2]La dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via diplomatica, quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

[3]L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 214/1983

    Questione inammissibile
    18 luglio 1983

    Permane la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale gia` sollevate in merito alla normativa sull'adozione internazionale antecedente alla legge 4 maggio 1983 n. 184, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore di tale testo normativo, in quanto in base all'art. 76 della legge n. 184 cit. alle procedure per l'adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. (Ammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 30, commi primo e secondo, Cost. in relazione a provvedimenti di adozione di minori stranieri).

    Art. 796 c.p.c. · Art. 797 c.p.c. · Art. 801 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art796 · fonte del testo

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