Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 796,

797 e 801 cod. proc. civ. (Eilcacia delle sentenze straniere e di

provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione) promossi con le

ordinanze emesse il 24 novembre e l'1 dicembre 1981 e il 20 aprile 1982

dalla Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni - sui ricorsi

proposti da Saronne Aldo ed altra, da Bruna Michelangelo ed altra e da

Bertetto Giovanni ed altra, rispettivamente iscritte ai nn. 173, 174 e

374 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 248 dell'8 settembre 1982 e n. 310 del 10 novembre

1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Le tre ordinanze che la Corte d'appello di Torino - Sezione

minorile - ha pronunziato rispettivamente il 24 novembre e 1 dicembre

1981 e il 20 aprile 1982 riguardano oggetti analoghi e si riferiscono

agli stessi parametri: salvo quello di cui all'art. 3 primo comma,

Cost. che non ricorre nella seconda.

1. - La prima ordinanza riguarda il caso dei coniugi Saronne, che

avevano presentato ricorso alla detta Corte per ottenere declaratoria

di efficacia in Italia, con effetti di adozione speciale, di un

provvedimento adozionale concernente una bimba seienne, emanato a loro

favore il 14 maggio 1981 dal Tribunale Secondo di famiglia di Città

del Guatemala. La minore, nata in quella città da genitori ignoti, era

affidata ad un Istituto religioso in quanto priva di qualunque

assistenza; i coniugi ricorrenti avevano contratto le nozze il 23

giugno 1973 e non avevano avuto figli. La loro idoneità all'adozione

era stata accertata da una relazione 23 novembre 1979 della Croce Rossa

italiana; la bambina viveva già presso di loro in Italia previo

regolare permesso di soggiorno.

La Corte, però, sospeso l'instaurato procedimento, aveva sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 796, 797 e 801

Cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2 e 30 primo e secondo comma,

nonché 3 primo comma Cost.

Secondo la Corte, la drammatica situazione creatasi a causa della

disinvolta procedura con cui alcuni Stati esteri consentono adozioni

(spesso oggetto di intermediazioni internazionali non disinteressate),

prive di qualunque serio accertamento nell'interesse del minore, ha

richiamato l'attenzione sul carattere meramente formale delle

valutazioni che gli articoli denunziati consentono al giudice della

delibazione. Per tal modo, si finisce per introdurre in Italia una

sorta di adozione speciale del tutto priva delle garanzie che,

attraverso gli artt. da 314/2 a 314/27, il Codice civile impone per la

pronunzia di adozione di quella specie.

E poiché siffatte garanzie (requisiti di età, durata del

matrimonio, valutazione comparativa della idoneità degli aspiranti

all'adozione, esperimento controllato di affidamento preadottivo) sono

direttamente ispirate dagli artt. 2 e 30 comma primo e secondo Cost.,

il pretermetterle significherebbe palese violazione delle citate norme

costituzionali.

In proposito, si cita la sentenza n. 11/1981 di questa Corte che -

secondo l'ordinanza - pur vertendo in materia di conflitto fra adozione

speciale e adozione ordinaria, detta tuttavia principi che ben si

confanno all'ipotesi di specie. D'altra parte, deve ritenersi pacifica

l'applicabilità dei richiamati principi costituzionali alla minore

guatemalteca, anche perché, essendo di nazionalità italiana la coppia

adottante, spiegherebbe efficacia l'art. 20 comma secondo delle

Disposizioni preliminari al cod. civ., che prescrive l'applicazione

della legge dell'adottante al momento dell'adozione.

Infine, rileva l'ordinanza il contrasto delle norme denunziate

coll'art. 3 primo comma Cost., sia sotto il profilo concernente i

minori adottandi, quanto sotto quello riferito agli adottanti, a causa

della palese discriminazione che viene a crearsi, per gli uni e per gli

altri, tra il facile automatismo di cui è gratificata la delibazione

di adozioni straniere di infraottenni, dispensate da qualsiasi filtro

rivolto a sindacare la sostanza dell'atto adozionale, ed il rigore cui

la legge italiana invece sottopone i cittadini che sperimentano la

procedura di adozione speciale.

Tutto questo - aggiunge l'ordinanza - assume particolare rilievo

nel caso di specie, in quanto la legge guatemalteca considera

sufficiente per l'adozione un atto pubblico intercorrente tra privati

davanti a notaio.

Né il provvedimento dell'Autorità giudiziaria straniera aggiunge

alcunché alla sostanziale validità dell'atto tra privati, ché anzi

esso ha valore di mero espediente nel tentativo di aggirare le esigenze

della legge italiana. Esso, infatti, lungi dall'entrare nel merito, si

limita ad accertare soltanto le "diligencias notariales de adopcion".

L'ordinanza conclude affermando che la rilevanza delle proposte

questioni in relazione al caso di specie è lampante, visto che si

tratta appunto di dichiarare l'efficacia in Italia, con effetti di

adozione speciale, dell'adozione pronunziata in Guatemala, nei

confronti di minore infraottenne e a favore di adottanti italiani,

senza alcuna delle garanzie previste dalla legge italiana.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che tutte le

sollevate questioni siano dichiarate infondate.

In particolare, ha sostenuto l'Avvocatura che - come riconosce la

stessa ordinanza - in forza dell'art. 20, secondo comma delle preleggi,

nella specie i rapporti fra adottante ed adottato sono regolati dalla

legge nazionale dell'adottante. Essendo stata, invece, indebitamente

applicata la legge straniera, il giudice a quo avrebbe dovuto svolgere

una penetrante indagine volta a controllare se il trattamento così

ottenuto dal cittadino non sia decisamente e palesemente diverso da

quello che gli sarebbe spettato se fosse stata applicata la legge

italiana. E poiché la Corte piemontese ha potuto facilmente stabilire

che, secondo la legge del Guatemala, l'adozione è seguita senza alcuna

sostanziale verifica da parte dell'Autorità giudiziaria, che si è

limitata a constatare la regolarità formale di un atto notarile, una

volta preso atto che le rigorose garanzie statuite dalla legge italiana

sono state perciò ignorate, la conseguenza doveva essere ben altra da

quella che ne è stata tratta.

La Corte, infatti, secondo l'Avvocatura, anziché denunziare le

norme sulla delibazione per illegittimità costituzionale, avrebbe

dovuto applicarle rifiutando la dichiarazione di efficacia del

provvedimento straniero di adozione.

Ma quand'anche - prosegue l'Avvocatura - si fosse voluto

prescindere dalla legge nazionale applicabile, restava pur sempre al

giudice della delibazione l'accertamento, ai sensi degli artt. 797 n. 7

e 801 cod. proc. civ., in ordine al contrasto del provvedimento

straniero coll'ordine pubblico cosidetto internazionale.

Qualunque sia per essere - si è sostenuto - il concetto che di

ordine pubblico si voglia assumere, foss'anche il più restrittivo, è

certo comunque - sulla base delle consolidate interpretazioni della

Corte di Cassazione - che l'attribuzione di efficacia nel nostro

ordinamento al provvedimento guatemalteco comporterebbe - come

riconosce la stessa ordinanza - la violazione sia del principio di

uguaglianza che dei diritti garentiti al minore dall'art. 30 primo e

secondo comma Cost., al punto di esporlo ad essere oggetto addirittura

di un mercato di bambini.

Tutto ciò è sicuramente inconciliabile con qualunque nozione di

ordine pubblico, e perciò la Corte torinese, anziché eccepire

l'incostituzionalità dell'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., avrebbe

dovuto ravvisare in esso lo strumento che consentiva la rejezione del

ricorso.

2. - La seconda ordinanza si riferisce al ricorso dei coniugi Bruna

che hanno chiesto la dichiarazione di efficacia in Italia, con effetti

di adozione ordinaria, della sent. 14 settembre 1981 del Tribunale di I

grado di Huari (Perù), colla quale era stata pronunziata a loro favore

l'adozione speciale di una bambina peruviana minore degli anni 8,

essendo nata il 1 gennaio 1981. Nel ricorso i coniugi precisavano che

la bambina, abbandonata appena nata, era ospite di un istituto di suore

italiane in Perù, e che la loro idoneità all'adozione era stata

riconosciuta anche sulla base di una relazione 1 giugno 1981

dell'Istituto provinciale per l'infanzia di Cuneo. Dal 22 settembre

1981, d'altra parte, la piccola viveva nella loro casa in Italia, a

seguito di regolare permesso di soggiorno.

Quanto alla specie di adozione (ordinaria) in ordine alla quale

richiedevano l'efficacia in Italia, spiegavano i ricorrenti essere

dovuta al fatto che la signora adottante aveva superato il limite di

età di cui all'art. 314/2 cod. civ., secondo comma, e che inoltre non

era stato raggiunto il quinquennio di matrimonio.

Anche in questo caso, la Corte torinese propone questione di

legittimità costituzionale delle stesse norme processuali di cui

all'ordinanza precedente, e sempre - salvo quello di cui all'art. 3

Cost. - in relazione agli stessi parametri.

Tuttavia la questione di specie si propone qui in termini ben

diversi dalla precedente. Secondo la Corte piemontese, infatti, il

problema di costituzionalità, che qui verrebbe in evidenza, riguarda

l'impossibilità per la Corte d'appello di valutare se al minore,

anziché i richiesti effetti di adozione ordinaria (riferiti ad una

"adopcion plena" concessa in Perù) meglio non convengano quelli

dell'adozione speciale. Impossibilità rappresentata sia dai limiti

propri dell'accertamento consentito dall'art. 797 cod. proc. civ., sia

dall'ovvia considerazione che la Corte d'Appello - Sezione minorile -,

competente alla delibazione della sentenza straniera, non ha invece

alcuna competenza a pronunziare eventualmente un'adozione speciale.

Secondo i primi giudici, il principio costituzionale che

legittimerebbe la sollevata eccezione sarebbe pure ricavabile dalla

già citata sentenza di questa Corte n. 11 del 1981. Questa, infatti,

ha chiarito che la coesistenza fra le due diverse specie di adozione

nel nostro ordinamento esige che uno stesso giudice sia competente per

ambo i procedimenti, quando si ponga un problema di scelta, posto che

soltanto in tal modo può essere assicurata una effettiva valutazione

comparativa fra le due specie in relazione all'interesse del minore.

Ebbene, secondo l'ordinanza, l'impossibilità da parte della Corte

torinese di potere eventualmente effettuare siffatta scelta si

tradurrebbe in un sostanziale contrasto col combinato disposto degli

artt. 2 e 30, primo e secondo comma Cost.

Osserva altresì l'ordinanza che non può sorgere dubbio

sull'applicabilità di tali norme anche rispetto alla tutela di minori

stranieri, sia per gli effetti, più volte richiamati, del disposto di

cui all'art. 20, secondo comma, cod. civ., sia perché al momento della

delibazione la minore de qua già vive in Italia, sia infine anche in

grazia dell'art. 11 della Convenzione europea di Strasburgo

sull'adozione dei minori, decisa nel 1967, e resa esecutiva in Italia

colla l. 22 maggio 1974 n. 357.

Nulla dice, invece, l'ordinanza in tema di rilevanza.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

che, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

Fa rilevare innanzitutto l'Avvocatura che il richiamo alla citata

sentenza della Corte costituzionale è inconferente, perché la

fattispecie per cui è oggi questione è completamente diversa da

quella presa in esame dalla sentenza di questa Corte.

A questa Corte era stato proposto un problema di conflitto fra i

due diversi procedimenti e di identificazione della competenza di

"scelta" fra di essi, mentre la Corte torinese è stata chiamata a

delibare una sentenza straniera di adozione minorile, pronunciata sulla

base di un ordinamento straniero. E poiché - salvo le ipotesi di cui

all'art. 798 cod. proc. civ. - il giudice della delibazione deve solo

verificare se esistano le condizioni dettate dall'art. 797 cod. proc.

civ. per rendere efficace all'interno il provvedimento estero, si

spiegano i criteri di competenza stabiliti dall'art. 796 cod.proc. civ.

Ne consegue che, non essendo né possibile né opportuno

concentrare davanti al giudice della delibazione anche la competenza

propria del tribunale minorile per l'adozione speciale, non esiste

incompatibilità costituzionale nella necessaria e naturale limitazione

della competenza della Corte d'Appello.

In ogni caso, come ampiamente chiarito nell'intervento relativo

all'ordinanza precedente, di cui l'Avvocatura ripete le sequenze

argomentative, resta pur sempre lo sbarramento di cui all'art. 797 n. 7

cod. proc. civ., cui il giudice di merito può largamente attingere per

rifiutare efficacia al provvedimento straniero, senza ricorrere

all'eccezione d'incostituzionalità.

3. - Relativamente più semplice il caso contemplato dalla terzo

ordinanza.

Si tratta del ricorso con cui i coniugi italiani Bertetto

chiedevano alla Corte d'Appello di Torino la delibazione, con effetto

di adozione ordinaria, della sent. 29 agosto 1981 del Tribunale Quarto

di Famiglia di Città del Guatemala, che aveva sanzionato l'adozione a

loro favore di una bambina guatemalteca ultraottenne di padre ignoto.

La sentenza omologava la convenzione, rogata da notaio della stessa

città guatemalteca, sul presupposto della dichiarazione della madre

consenziente di non essere in grado né di accudirla né di mantenerla

a causa dell'estrema povertà. I ricorrenti erano stati valutati idonei

all'adozione a seguito di una favorevole relazione presentata il 28

luglio 1981 dal Servizio sociale guatemalteco, il quale aveva anche

appurato l'effettivo stato di sostanziale abbandono della bambina. Si

sottolineava nel ricorso che adottanti e minore avevano superato i

limiti di età previsti per l'adozione speciale.

La Corte, sollevando la solita questione in ordine alle stesse

norme ed in relazione agli stessi parametri (ritorna qui anche quello

di cui all'art. 3 Cost.), rileva che per operare sulla linea indicata

dalle norme costituzionali - così come suggerisce questa Corte colla

sua giurisprudenza -, non si può abdicare a quel minimo filtro che è

rappresentato dall'art. 312 n. 3 cod. civ., vale a dire dalla

valutazione di convenienza per l'adottando. Ma l'attuale schema della

delibazione, consentendo un controllo puramente formale del

provvedimento straniero, esclude quell'esame sostanziale cui

sottostanno le adozioni italiane attraverso il citato articolo del

codice civile.

Siffatta esclusione determinerebbe appunto - secondo l'ordinanza -

il denunziato contrasto delle norme impugnate cogli artt. 2 e 30, comma

primo e secondo, Cost.

Peraltro, il contrasto non sarebbe meno evidente nei confronti

dell'art. 3 comma primo Cost., dato che la detta limitazione viene a

determinare altresì una disparità di trattamento rispetto ai coetanei

minori italiani, in ordine ai quali, invece, funziona il

filtro-barriera di cui all'art. 312 n. 3 cod. civ.

Tutto questo, poi, assumerebbe particolare importanza nel caso di

specie, stante che i coniugi richiedenti, non per evitare la lunga

attesa in Italia si rivolsero all'estero, ma soltanto perché, nella

procedura di adozione speciale tentata in Italia, non furono ritenuti

idonei ad adottare un minore (vedasi relazione in atti della

psicologa): e risulta per tabulas che il provvedimento giudiziale

straniero s'affida completamente all'atto notarile che - come la stessa

sentenza guatemalteca rileva - è da solo sufficiente per quella legge

a determinare piena efficacia giuridica.

La rilevanza è data per evidente.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto dichiarazione

d'infondatezza della proposta questione.

Sostiene l'Avvocatura che la verifica di cui all'art. 797 cod.

proc. civ. non è affatto caratterizzata da automatismo formale. Essa

consente, anzi, attraverso l'esatta configurazione del concetto di

ordine pubblico (e qui vengono ripetute le già riportate

argomentazioni), un controllo sui provvedimenti stranieri addirittura

più intenso di quello auspicato dal giudice a quo. Considerato in diritto :

1. - Nonostante qualche profilo particolare che i tre casi

presentano, la stretta analogia dell'oggetto, l'identità della

materia, e quella delle norme impugnate e dei parametri di riferimento,

determinano quella comune area di fondo che giustifica la riunione dei

tre giudizi di legittimità provocati dalle ordinanze, e la loro

decisione in unico contesto. Al riguardo deve subito osservarsi che

nonostante l'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184,

recante anche una compiuta disciplina dell'adozione internazionale, le

questioni sottoposte all'esame della Corte restano rilevanti. L'art. 76

del citato testo normativo dispone infatti che alle procedure per

l'adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in

vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti

alla data medesima.

2. - Va preliminarmente esaminata la rilevanza delle questioni

sollevate colla prima e terza ordinanza, le quali mostrano, sotto

questo profilo, una identica situazione giuridica.

La Corte torinese ha dato esplicitamente atto, nella parte motiva

delle due ordinanze, che il provvedimento del Tribunale di Famiglia di

Città del Guatemala è, in realtà, "un plus che non adempie ad alcuna

funzione di garanzia sostanziale" perché non entra nel merito

dell'adozione, "limitandosi ad una valutazione meramente esterna di

quelle che vengono chiamate las diligencias notariales de adopcion". I1

giudice a quo, anzi, non esita a definire siffatto provvedimento quale

"espediente", escogitato per sfuggire al rifiuto di delibazione più

volte opposto dalla stessa Corte al procedimento guatemalteco di

adozione.

Quella legislazione, in realtà, prevede che l'adozione si compia e

consegua pieni effetti giuridici, non attraverso procedura e

provvedimento giudiziali, sia pure di volontaria giurisdizione, ma

esclusivamente mediante atto notarile. Si tratta, quindi, di

espressione di autonomia privata che il notaio raccoglie in un atto

pubblico: e non è soltanto opinione della Corte torinese, giacché è

lo stesso provvedimento dell'Autorità giudiziaria guatemalteca che lo

riconosce testualmente.

È scritto, infatti, nel provvedimento 29 agosto 1981 n. 471907

del Tribunale IV di famiglia, concernente l'adozione della minore

Sandra Perez da parte dei coniugi Bertetto, che "le surriferite

pratiche furono presentate dal Notaio, promotore delle medesime,

dinanzi a questo Tribunale, affinché venga dettata la risoluzione

definitiva poiché, secondo la legislazione italiana, può essere

accettata come valida l'adozione promossa all'estero sempre che dette

pratiche siano state formalizzate attraverso una sentenza pronunciata

da Tribunali stranieri. Considerando che, ai sensi del Capitolo VI del

Decreto 54-77 del Congresso della Repubblica, i notai pubblici sono

debitamente autorizzati a formalizzare l'adozione disciplinata dal

nostro codice civile, senza che sia richiesta l'approvazione giudiziale

delle pratiche; che, tuttavia, nel caso sottoposto a questo

Tribunale... si tratta di una situazione che può convertirsi in

giudiziale, data la circostanza che con ciò si cerca di favorire la

minore Sandra Perez..." etc...

Dopodiché, prosegue la motivazione osservando che l'adozione "è

un atto giuridico di assistenza sociale" e che, perciò, il Tribunale

può provvedere "per il fatto che con una misura di tal natura si

stanno proteggendo gl'interessi spirituali, morali ed economici della

minore".

Come esattamente aveva rilevato il giudice a quo, non c'è dunque

il minimo accenno ad una qualsiasi valutazione dell'atto notarile, se

non l'ovvia constatazione che il notaio si è attenuto alle norme del

codice civile. Mentre c'è l'esplicito riconoscimento che il

provvedimento giudiziario è inutile e non previsto dall'ordinamento

guatemalteco, e che viene tuttavia emanato "per favorire la minore",

visto che altrimenti la legislazione italiana non potrebbe dare

riconoscimento ad una adozione perfezionata attraverso un atto

notarile.

Sostanzialmente analogo il provvedimento 14 maggio 1981 del

Tribunale Secondo di Famiglia della stessa città, concernente

l'adozione da parte dei coniugi Saronne della minore Ester De Jesus.

Ebbene, se tale era la situazione giuridica straniera sottoposta

alla delibazione della Corte torinese, sembra evidente che il

provvedimento giudiziario, definito superfluo e non previsto dalla

legge guatemalteca nel testo della sua stessa motivazione, rappresenta

una mera ed artifiziosa copertura formale diretta ad eludere la legge

italiana. Conseguentemente, ciò che realmente veniva sottoposto alla

delibazione, attraverso quell'artifizio, era in sostanza l'atto

pubblico eretto dal notaio, che aveva solennizzato un negozio

espressione di privata autonomia, così come consente

quell'ordinamento: tant'è vero che il Tribunale di Famiglia lo

definisce "atto di assistenza sociale" e considera l'adozione

"extragiudiziale".

Ma allora la norma che disciplina l'efficacia nella Repubblica

degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero,

attraverso la delibazione della Corte d'Appello, è l'art. 804 cod.

proc. civ. il quale, a differenza dell'art. 801, non richiama gli artt.

796 e 797 cod. proc. civ.: ed in effetti la problematica che, in sede

di delibazione, solleva l'atto notarile di adozione è ben diversa da

quella concernente un provvedimento giurisdizionale.

3. - Venendo ora alla questione sollevata coll'ordinanza 1 dicembre

1981, deve concordarsi col rilievo della Corte torinese, che riconosce

la non coincidenza di questo caso con quelli dianzi trattati.

In effetti, la sentenza del Tribunale peruviano di Huari è

provvedimento primario, non essendo dipendente da intermediazioni

notarili. Il giudice dà atto di avere direttamente accertato la

rispondenza nelle parti dei requisiti di legge, non attraverso l'atto

notarile, ma bensì mediante documenti direttamente a lui prodotti ed

informazioni assunte, sì che alla fine è esso giudice stesso che, sia

pure attraverso un rituale sommario, "dichiara l'adozione piena della

minore Angela Sifuentes Diaz". D'altra parte, i coniugi adottanti si

limitano a richiedere alla Corte d'appello gli effetti dell'adozione

ordinaria, le cui norme - come pure riconosce la Corte d'Appello di

Torino nell'ordinanza 20 aprile 1982 - "sono meno esigenti di quelle

dell'adozione speciale".

E tuttavia i giudici a quibus, sotto il riflesso che la minore è

infraottenne, e che, perciò, per quanto la riguarda, potrebbe ottenere

un'adozione speciale, dagli effetti più pregnanti rispetto a quella

ordinaria, e considerando che i coniugi ricorrenti, non avendo

raggiunto il quinquennio di matrimonio (e per di più avendo la signora

superato il limite di età previsto dall'art. 314/2 cod. civ.), non

hanno alcuna possibilità di ottenerla, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 cod. proc. civ.

E ciò in quanto i detti articoli non attribuiscono al giudice della

delibazione il potere di valutare e di decidere se il concreto

interesse del minore non suggerisca di scegliere invece per lui l'altra

specie di adozione.

In proposito, l'ordinanza richiama la sentenza 10 febbraio 1981 n.

11 di questa Corte nella quale - a giudizio della Corte torinese -

sarebbe stata decisa una situazione del tutto analoga al caso di

specie.

Secondo i giudici a quibus, infatti, la Corte costituzionale, dando

atto che la coesistenza all'interno dell'ordinamento fra le due specie

di adozione si realizza pacificamente quando un unico giudice sia

competente a decidere su ambo le specie, avrebbe denunciato la

conflittualità che, invece, si verifica allorquando diversi sono i

giudici competenti a deliberare su ciascuna specie. Da ciò

deriverebbe la lesione della tutela costituzionale, ogniqualvolta,

cioè, non sia possibile ad uno stesso giudice affermare il prevalente

concreto interesse del minore, operando una scelta di convenienza fra

le due adozioni.

E poiché il giudice chiamato a delibare l'adopcion plena

pronunziata dal tribunale peruviano, non soltanto non ha potere per

sindacare il merito, ma non può nemmeno operare quella scelta in

quanto è incompetente sull'istituto dell'adozione speciale, verrebbe a

verificarsi una situazione di illegittimità costituzionale

perfettamente analoga alla precedente.

Se è vero - si dice - che le garanzie dettate dal codice civile,

soprattutto in tema di adozione speciale ma anche in quello di adozione

ordinaria, sono ispirate agli artt. 2 e 30, comma primo e secondo Cost.

- come ha riconosciuto la Corte costituzionale - non si può sfuggire

all'illazione secondo cui le norme processuali, disciplinanti la

delibazione in siffatta materia, sono incompatibili con i citati

parametri: e ciò in quanto quelle norme non consentono al giudice

della delibazione di accertare la sussistenza del presidio delle stesse

garanzie nella procedura straniera di adozione.

Non sembra, però, che una siffatta proposizione del problema

adombri effettivamente una questione di legittimità costituzionale.

Adozione ordinaria ed adozione speciale, nella configurazione data

loro dalla disciplina anteriore alla legge numero 184/1983, sono,

infatti, realtà sostanziali dell'ordinamento interno, organizzate

sulla base dei principi generali, e diversamente modellate in relazione

alle distinte finalità perseguite dal legislatore.

Esse non sono, però, di per se stesse comparabili colle adozioni

effettuate alla stregua di ordinamenti giuridici stranieri, le quali

devono essere verificate esclusivamente sulla base degli artt. 797, 801

oppure 804 cod. proc. civ., e non assumendo a modello le norme del

codice civile che disciplinano le nostre due specie di adozione. La

procedura di delibazione, infatti, così come prevista dall'ordinamento

giuridico-processuale, contempla espressamente negli artt. 798 e 799

cod. proc. civ. le sole ipotesi in cui è eccezionalmente ammesso il

riesame del merito, al di fuori del filtro rappresentato dal limite

dell'ordine pubblico.

Per verità, la Corte d'Appello di Torino aveva correttamente

avvertito siffatte difficoltà allorquando aveva osservato che

"delibazione del provvedimento adozionale e adozione speciale sono

istituti che operano su due piani diversi". Ciononostante, si è

ritenuto di poter opporre ai principi di diritto internazionale

privato, e al modo come il legislatore ha organizzato in aderenza

l'istituto della delibazione, quel complesso sostanziale di valori

costituzionali che permea l'interna disciplina in materia di adozioni,

assumendo di porre così in luce l'incompatibilità costituzionale

dell'istituto stesso.

Né sembra che quell'argomentare tragga profitto dallo spirito

informatore delle preleggi, che i giudici a quibus pure invocano,

particolarmente nel disposto di cui all'art. 20. Se è vero, infatti,

che la detta disposizione regola i rapporti fra adottante ed adottato

assoggettandoli alla legge dei primi, è pur vero, però, che lo stesso

principio non domina la fase precedente, quella, cioè, della procedura

straniera che si conclude coll'adozione.

La dottrina specialistica parla infatti, a proposito della

delibazione, di "cumulo" delle norme straniere e di quelle interne.

Ovviamente, tutto questo non significa che il giudice della

delibazione non debba tener conto, nell'ambito proprio di tale

procedura e attraverso il filtro di cui all'art. 797 cod. proc. civ.,

anche del momento costituzionale come passaggio obbligato della

tematica dell'ordine pubblico.

Ad integrare quest'ultima nozione, infatti, nel suo aspetto della

cosiddetta "fondamentalità" dei principi, certamente concorrono almeno

quelli costituzionali definiti "supremi".

Nella specie, peraltro, il giudice a quo, pur fondatamente

argomentando con richiamo a quelle esigenze di protezione del minore,

che hanno trovato una migliore considerazione nella nuova disciplina

dell'adozione internazionale, prospetta un coacervo di soluzioni

strettamente modellate sulla disciplina dell'adozione speciale (artt.

da 314/2 a 314/27), che certo non possono, nella loro unitarietà,

avere ingresso nel giudizio di delibazione. La Corte costituzionale,

d'altro canto, non può operare scelte nell'ambito di questo complesso

normativo, la cui estesa articolazione è di per sé dimostrativa della

necessità di una serie di previsioni, anche di natura organizzativa,

che soltanto il legislatore, nella discrezionalità ad essa riservata,

può effettuare, come poi in realtà ha fatto con la citata legge n.

184/1983.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre incidenti iscritti ai nn. 173, 174 e 374 RO. 1982,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 796, 797 e 801 cod. proc. civ., sollevate colle ordinanze

in epigrafe dalla Corte d'Appello di Torino - Sezione minorenni - in

riferimento agli artt. 2, 3, comma primo e 30 commi primo e secondo

Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari