Art. 764 c.p.c. — Opposizione
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[1]Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore.
[2]Il pretore fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.
[3]Il pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998
