Codice di procedura civile

Art. 736 c.p.c. — Procedimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.

[2]Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

[3]Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art736 · fonte del testo

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