Art. 725 c.p.c. — Immissione in possesso temporaneo

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[1]Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta' e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

[2]Se la domanda e' proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

[3]Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele ((previste nell'art. 50, ultimo comma del codice civile)), e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente ((a norma dell'art. 53 dello stesso codice)).

Testo in vigore dal 10 giugno 1942 al 28 febbraio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1942

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. 10 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste tolto: nell'articolo 47 aggiunto: nell'art. 50, ultimo comma del tolto: libro primo del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma tolto: dell'articolo 50 dello stesso libro aggiunto: dell'art. 53 dello stesso codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art725 · fonte del testo

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