Art. 72 c.p.c. — Poteri del pubblico ministero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 16 agosto 1950. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

[2]Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che in quello di cui al secondo comma, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti, ma non puo' proporre impugnazioni contro le sentenze, salvo che nel caso previsto nell'articolo 397.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 16 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art72 · fonte del testo

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