Art. 714 c.p.c. — Istruzione preliminare

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All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 414 del libro primo del codice civile.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 605/1988

    Questione infondata
    31 maggio 1988

    È manifestamente infondata - per la ragionevolezza del principio della colleganza della rappresentanza processuale all'incapacità legale, qual è posto dall'art. 75 c.p.c. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravità da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa. - V. Ord. n. 41/1988.

    Art. 713 c.p.c. · Art. 714 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art714 · fonte del testo

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