Art. 584 c.p.c. — Offerte dopo l'incanto

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[1]((Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

[2]Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

[3]Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

[4]Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

[5]Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.))113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 584 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11376/2025

    30 aprile 2025

    In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.

    Art. 584 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 572 c.p.c. · Art. 573 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 200 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 22 parole tolte, 153 parole aggiunte in 5 capoversi.

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine aggiunto: perentorio di dieci giorni, ma aggiunto: esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un tolto: sesto aggiunto: quinto quello raggiunto nell'incanto.

tolto: Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573,aggiunto: Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

aggiunto: Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso tolto: dell'offerta piu' alta a norma dell'articolo 570 aggiunto: e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

aggiunto: Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

aggiunto: Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art584 · fonte del testo

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