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Art. 662 c.nav. — Offerte di aumento

[1]Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.

[2]L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.

[3]Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalita', stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art662 · fonte del testo

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