Art. 571 c.p.c. — Offerte d'acquisto

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[1]((Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.

[2]L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

[3]L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.))113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 571 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7499/2026

    29 marzo 2026

    In tema di vendita forzata telematica, non sussiste alcuna violazione delle condizioni della vendita né vizio implicante la sua invalidità allorché la cauzione, regolarmente versata con l'offerta di acquisto, sia stata restituita all'offerente per errore del sistema telematico, purché la stessa sia stata riaccreditata dall'aggiudicatario su indicazione dell'ufficio e sia presente, unitamente al saldo prezzo, al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

    Art. 571 c.p.c. · Art. 586 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 229 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579aggiunto: , ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del …

L'offerta non e' efficace se aggiunto: perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 tolto: e aggiunto: o se l'offerente non presta cauzioneaggiunto: , con le modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui propostoaggiunto: .

aggiunto: L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art571 · fonte del testo

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