Codice di procedura civile

Art. 571 c.p.c. — Offerte d'acquisto

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[1]Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.

[2]L'offerta non e' efficace se e' inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 571 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7499/2026

    29 marzo 2026

    In tema di vendita forzata telematica, non sussiste alcuna violazione delle condizioni della vendita né vizio implicante la sua invalidità allorché la cauzione, regolarmente versata con l'offerta di acquisto, sia stata restituita all'offerente per errore del sistema telematico, purché la stessa sia stata riaccreditata dall'aggiudicatario su indicazione dell'ufficio e sia presente, unitamente al saldo prezzo, al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

    Art. 571 c.p.c. · Art. 586 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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