Codice di procedura civile

Art. 538 c.p.c. — Nuovo incanto

((Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

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con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 1 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 186/2008

    Questione inammissibile
    30 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 cod. civ. e 538 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di s.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione. Infatti, il rimettente, di fronte ad una fattispecie che realizza un certo bilanciamento fra le esigenze dei creditori e quelle della società, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità, un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa v., citate, ordinanze n. 31/2008 e n. 393/2007.

    Art. 2471 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/2003

    Questione infondata
    9 maggio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, assumendo che il creditore procedente non potrebbe chiedere l'assegnazione del compendio pignorato (si tratta di espropriazione mobiliare) dopo l'esito negativo del secondo incanto. Infatti, l'interpretazione restrittiva, seguita dal giudice 'a quò, non è l'unica possibile poiché l'indizione di un secondo incanto non impedisce né le successive domande di assegnazione, né l'indizione di un terzo incanto, sulla base dell'esigenza che la procedura di esecuzione abbia comunque una sua conclusione di fronte all'assenza di offerte. Pertanto, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'esistenza di una preclusione ad una istanza di assegnazione dopo il secondo incanto (di procedura mobiliare) deserto, fermo restando che tale richiesta rimane ovviamente sottoposta ai poteri di controllo da parte del giudice in ordine alla valutazione del bene e dell'offerta, essendo a questi rimesso il potere di fissare un terzo incanto anche con diverse formalità di pubblicità.

    Art. 538 c.p.c. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 118/2002

    Questione inammissibile
    12 aprile 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, concernente, nell'ambito della espropriazione mobiliare presso il debitore, il nuovo incanto di cosa restata invenduta. Infatti l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie, nonché di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quò, sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio. - Sulla inidoneità di siffatte ordinanze a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. 'ex plurimis', citate ordinanze n. 43/2001, n. 396/2000 e n. 139/2000.

    Art. 538 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 1 marzo 2006. 35 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il tolto: cancelliere ne da' notizia alle parti.

tolto: Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina aggiunto: soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incantotolto: , nel quale e' ammessa qualsiasi offerta aggiunto: ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art538 · fonte del testo

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