Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

3 luglio 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento di esecuzione

mobiliare vertente tra la società Pilla e Valentini Elio, iscritta al

n. 233 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Orvieto, quale giudice dell'esecuzione, ha

denunciato a questa Corte l'art. 538, secondo comma, del codice di

procedura civile, per la parte in cui, per il procedimento di

esecuzione mobiliare, dispone che, nell'asta di secondo incanto delle

cose pignorate, sia ammessa qualsiasi offerta. Secondo il pretore, la

norma contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché crea

disparità di trattamento fra il debitore assoggettato a pignoramento

mobiliare e quello assoggettato a pignoramento immobiliare, dato che

l'art. 591, ultima parte, del codice di procedura civile, in questo

secondo caso, fissa un prezzo minimo per il secondo incanto. La norma

contrasta inoltre con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione,

perché espone il debitore al rischio di perdere i suoi beni senza il

giusto corrispettivo.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16

settembre 1970.

2. - Innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo il Presidente del Consiglio, la ragione della diversità di

disciplina della vendita mobiliare e di quella immobiliare può

rinvenirsi nel più ridotto valore dei beni mobili, ed è temperata dal

particolare sistema che l'art. 539 del codice di procedura civile

stabilisce per gli oggetti di oro e di argento; ma v'è da considerare

inoltre la particolare onerosità del processo esecutivo quando serve a

realizzare modesti crediti.

La possibilità dell'incanto a qualsiasi prezzo consente di

ottenere il prezzo giusto delle cose pignorate; il pericolo paventato

dal pretore attiene alla patologia dell'istituto, e cioè ad anomalie

colpite penalmente.

3. - All'udienza del 9 maggio 1972 il rappresentante

dell'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le proprie tesi e

conclusioni. Considerato in diritto :

Nell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile non

v'è quella lesione del principio di uguaglianza che il pretore

denuncia.

Nella vendita mobiliare l'incanto posteriore al primo viene

disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, necessaria

invece nella vendita immobiliare (art. 591, secondo comma), perché è

più ridotto il valore dei beni mobili, cosicché già nel

provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, è determinata una

base di incanto corrispondente alla minima stima. Così essendo, la

fissazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe

agevolare una nuova diserzione dall'incanto con pregiudizio dello

stesso debitore che verrebbe gravato dell'aumento del costo

dell'esecuzione talora in modo sproporzionato all'entità del debito.

Il giusto prezzo non si raggiunge nemmeno attraverso la ripetizione

dell'incanto senza base fissa, se intervengono turbative; contro le

quali, a parte la vigilanza dell'ufficiale procedente, valgono le

sanzioni apprestate dal codice penale.

Quanto all'altro profilo di illegittimità costituzionale addotto

dal pretore, che cioè il sistema non garantisce al debitore il suo

diritto di proprietà, perché egli rimane esposto al rischio di

perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, è agevole

obiettare che il debitore ha nel suo patrimonio l'importo integrale del

credito per realizzare il quale si è proceduto, e pertanto non può

ritenersi depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al

primo, non vengono aggiudicati o vengono aggiudicati ad un prezzo

inferiore alla stima originaria. Per giunta, quando l'asta rimanesse

deserta e non avesse altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli

riavrebbe i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo

del credito rimasto insoddisfatto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, proposta

dal pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42,

secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 3 luglio 1970, per la

parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva

mobiliare è ammessa qualsiasi offerta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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