Art. 534 c.p.c. — Vendita all'incanto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con l'ordinanza di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

[2]Nella stessa ordinanza il pretore determina le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 terzo comma.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art534 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari