Non è fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 525 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del terzo. La diversità di struttura tra il processo ordinario di cognizione ed il processo esecutivo destinato ad assicurare la realizzazione della già accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo, impedisce infatti l'assimilazione, auspicata dal rimettente, della situazione in esame a quella disciplinata dall'art. 292 codice di procedura civile. Nel quadro del processo esecutivo, nel quale s'inserisce e nel contesto del quale va rettamente interpretato il censurato art. 525, le esigenze difensive del debitore non sono comunque trascurate ma solo diversamente modulate, non mancando altri momenti di contraddittorio (vedi, ad esempio, gli articoli 485, 512, 530 stesso codice) in occasione dei quali il debitore esecutato - su cui incombe ovviamente, come su ogni altra parte processuale, l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria attività difensiva - può comunque venire a conoscenza di eventuali interventi di creditori e spiegare in relazione a questi le proprie difese anche in via di opposizione.
Art. 525 c.p.c. · Art. 24 cost.