Art. 525 c.p.c. — Condizioni e tempo dell'intervento

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[1](( Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

[2]Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.

[3]Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 407/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Non è fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 525 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del terzo. La diversità di struttura tra il processo ordinario di cognizione ed il processo esecutivo destinato ad assicurare la realizzazione della già accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo, impedisce infatti l'assimilazione, auspicata dal rimettente, della situazione in esame a quella disciplinata dall'art. 292 codice di procedura civile. Nel quadro del processo esecutivo, nel quale s'inserisce e nel contesto del quale va rettamente interpretato il censurato art. 525, le esigenze difensive del debitore non sono comunque trascurate ma solo diversamente modulate, non mancando altri momenti di contraddittorio (vedi, ad esempio, gli articoli 485, 512, 530 stesso codice) in occasione dei quali il debitore esecutato - su cui incombe ovviamente, come su ogni altra parte processuale, l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria attività difensiva - può comunque venire a conoscenza di eventuali interventi di creditori e spiegare in relazione a questi le proprie difese anche in via di opposizione.

    Art. 525 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

Possono intervenire a norma tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui tolto: sul aggiunto: al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art525 · fonte del testo

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