Art. 520 c.p.c. — Custodia dei mobili pignorati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il pretore determina.

[2]Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art520 · fonte del testo

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