Art. 518 c.p.c. — Forma del pignoramento

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[1]L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione.

[2]Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

[3]Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

[4]Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art518 · fonte del testo

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