Codice di procedura civile

Art. 464 c.p.c. — Rinvio

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.

[2]Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.

[3]Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art464 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari