Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1942 al 12 dicembre 1973. 195 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le controversie indicate nell'articolo 459 primo comma sono di competenza del tribunale.
tolto: Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, e' competente il tribunale del luogo in cui e' avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il tribunale del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale e' stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
tolto: Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie e' competente il tribunale del luogo in cui si e' svolto il rapporto di lavoro.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art461 · fonte del testo
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