Codice di procedura civile

Art. 462 c.p.c. — Patrocinio

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art462 · fonte del testo

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