Art. 322 c.p.c. — Conciliazione in sede non contenziosa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((L'istanza per la concilazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al conciliatore del comune delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

[2]Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

[3]Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata rinosciuta in giudizio)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. 1 parola tolta, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: L'istanza per la concilazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al conciliatore del comune delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185aggiunto: , ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata tolto: riconosciuta aggiunto: rinosciuta in giudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art322 · fonte del testo

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