Art. 315 c.p.c. — Prima udienza

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Nella prima udienza la parte attrice, quando occorre, deve chiarire i fatti e l'oggetto della domanda, proponendo i mezzi di prova e producendo i documenti; la parte convenuta deve proporre le sue difese, eccezioni, mezzi di prova, e produrre i documenti. A tal fine il giudice, se e' necessario, puo' fissare altra udienza.

[2]I documenti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art315 · fonte del testo

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