Art. 226 c.p.c. — Contenuto della sentenza
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[1]Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila.
[2]Con la sentenza che accerta la falsita' il collegio, anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948
