Art. 16 c.p.c. — Esecuzione forzata

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 18 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e' competente il pretore.

[2]Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale.

[3]Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse.

[4]Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il pretore.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art16 · fonte del testo

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