Art. 85 c.g.c. — Intervento di terzi in giudizio
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1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.
Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019
