Art. 82 c.g.c. — Ritenuta cautelare

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[1]1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

[2]2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art82 · fonte del testo

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