Art. 46 c.g.c. — Nullità derivante dalla costituzione del giudice
1. La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
Testo vigente dal 7 settembre 2016
