Art. 22 c.g.c. — Ricusazione

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[1]1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.

[2]2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario puo' proporsi oralmente prima della discussione.

[3]3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e' sottoscritto dalla parte o dal difensore.

[4]4. La decisione e' pronunciata, previa sostituzione del giudice ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.

[5]5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile.

[6]6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e' ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato uno dei componenti del collegio.

[7]7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

[8]8. In caso di manifesta inammissibilita' o infondatezza, la sanzione pecuniaria e' stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art22 · fonte del testo

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