Codice di giustizia contabile

Art. 218 c.g.c. — Procedimento

[1]1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.

[2]2. Unitamente al ricorso e' depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

[3]3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

[4]4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

  • a)ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita';
  • b)nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
  • c)nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • d)salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

[5]5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.

[6]6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

[7]7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

[8]8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art218 · fonte del testo

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