Art. 20 c.g.c. — Rilievo dell'incompetenza

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[1]1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa, ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

[2]2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.

[3]3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

[4]4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art20 · fonte del testo

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