Codice di giustizia contabile

Art. 72 c.g.c. — Deduzioni scritte e documentazione

[1]1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

[2]2. ((Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.)) L'istanza di proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte.

[3]3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.

[4]4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga puo' essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e' presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che puo' presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.

[5]5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.

[6]((5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.))

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 14 parole tolte, 58 parole aggiunte in 3 capoversi.

2. tolto: Entro cinque giorni dalla notificazione aggiunto: Il destinatario dell'invito a dedurretolto: , il destinatario puo' presentare al pubblico ministero tolto: istanza motivata di proroga dei termini diaggiunto: , non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1aggiunto: , istanza motivata di proroga del termine stesso. L'istanza di proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte.

… dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorniaggiunto: .

aggiunto: 5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art72 · fonte del testo

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