Art. 170 c.g.c. — Appello in materia pensionistica

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[1]1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.

[2]2. Negli appelli e nelle comparse di risposta e' fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.

[3]3. Il giudizio e' disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.

[4]4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice unico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art170 · fonte del testo

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