Art. 142 c.g.c. — Opposizione

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[1]1. Avverso il decreto del giudice monocratico si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto.

[2]2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.

[3]3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

[4]4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.

[5]5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art142 · fonte del testo

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