Art. 142 c.g.c. — Opposizione
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[1]1. Avverso il decreto del giudice monocratico si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto.
[2]2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
[3]3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.
[4]4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.
[5]5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero.
Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019
