Art. 124 c.g.c. — Notificazione del ricorso

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[1]1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di' controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche':

  • a)nei giudizi sui piani di riequilibrio:
  • 1)alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
  • 2)al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;
  • b)nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
  • c)in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.

[2]2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art124 · fonte del testo

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