Art. 124 c.g.c. — Notificazione del ricorso

[1]1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di' controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche':

  • a)nei giudizi sui piani di riequilibrio:
  • 1)alla ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali)) presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

[2]((2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;))

  • b)nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
  • c)in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.

[3]2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 11 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) alla Commissione per la tolto: finanza e gli organi aggiunto: stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

2) al prefetto tolto: territorialmente competente, nel caso aggiunto: ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di tolto: competenza delle prefetture aggiunto: spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art124 · fonte del testo

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