Art. 103 c.g.c. — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

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[1]1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

[2]2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

[3]3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art103 · fonte del testo

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