Art. 20 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Riassunzione

[1]1. L'atto di riassunzione e' depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.

[2]2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza puo' avvenire anche successivamente, purche' entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.

[3]3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-giustizia-co-art20 · fonte del testo

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