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Le consigliere ed i consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunita' per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

  • a)rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  • b)promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  • c)promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';
  • d)promozione delle politiche di pari opportunita' nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
  • e)collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
  • f)diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione;
  • g)collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parita' degli enti locali. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito delle proprie competenze, determina le priorita' d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e puo' pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e' componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.

Testo in vigore dal 24 settembre 2015 al 7 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2010 al 24 settembre 2015. 214 parole tolte, 248 parole aggiunte in 9 capoversi.

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, aggiunto: anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni …

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse tolto: comunitarie aggiunto: dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi tolto: comunitari, aggiunto: dell'unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';

d) tolto: sostegno aggiunto: promozione delle politiche di pari opportunita' nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formativetolto: , sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunita';

e) tolto: promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunita' da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

tolto: f) collaborazione con le direzioni tolto: regionali e provinciali aggiunto: interregionali e territoriali del lavoro al fine di tolto: individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla aggiunto: rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

tolto: gaggiunto: f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di tolto: discriminazioni aggiunto: discriminazione;

tolto: h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: i)aggiunto: g) collegamento e collaborazione con tolto: gli assessorati al lavoro degli enti locali e con aggiunto: i competenti assessorati e con gli organismi di parita' degli enti locali. La consigliera tolto: o il consigliere nazionale di parita', tolto: inoltre, svolge aggiunto: nell'ambito delle proprie competenze, determina le priorita' d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e tolto: pubblica aggiunto: puo' pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro. Le consigliere tolto: ed i consiglieri di parita' nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresi' aggiunto: e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale tolto: ed aggiunto: e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. tolto: 1260/99, aggiunto: 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del tolto: 21 giugno 1999 aggiunto: 17 dicembre 2013. Le consigliere tolto: ed aggiunto: e i consiglieri regionali tolto: e provincialiaggiunto: , delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionaleaggiunto: , o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e' componente del Comitato nazionale tolto: e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aggiunto: di cui all'articolo 8. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla … di azioni positive. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le Direzioni tolto: regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti aggiunto: interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in … il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali tolto: e provincialiaggiunto: , delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita' svoltaaggiunto: , redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o … dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche socialitolto: , di concerto con ilaggiunto: . Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunita' aggiunto: sulla propria attivita' e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art15 · fonte del testo

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