Art. 19 — Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità

((La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'.)) ((La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.)) ((Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91

18

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".

Testo vigente dal 7 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 7 giugno 2026. 90 parole tolte, 13 parole aggiunte.

La tolto: Conferenza nazionale aggiunto: Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita'tolto: , che comprende tutte le consigliere e i consiglieritolto: , nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, tolto: e' coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita', in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parita' in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta. La Conferenza aggiunto: e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassitolto: . La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad assicurare l'effettivita' delle politiche di promozione delle pari opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91

    Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art19 · fonte del testo

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