Art. 12 — Nomina (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)

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A livello nazionale, regionale e ((della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunita'. (( Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. )) (( In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. )) I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati ((sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.)).

Testo in vigore dal 24 settembre 2015 al 7 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2010 al 24 settembre 2015. 97 parole tolte, 116 parole aggiunte.

A livello nazionale, regionale e tolto: provinciale aggiunto: della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o … delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunita'. Le consigliere tolto: ed aggiunto: e i consiglieri di parita' regionali tolto: e provincialiaggiunto: , delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominatitolto: , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tolto: di concerto con il Ministro per le pari opportunita', su designazione delle regioni tolto: e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza,aggiunto: , delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e tolto: con le procedure previste dal presente articolo aggiunto: previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. In caso di mancata designazione aggiunto: delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali tolto: e provincialiaggiunto: , delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandatotolto: , o aggiunto: o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tolto: di concerto con il Ministro per le pari opportunita', provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, aggiunto: indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, tolto: e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. A parita' di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parita' aggiunto: di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati tolto: nella Gazzetta Ufficiale aggiunto: sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art12 · fonte del testo

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