Art. 85 — Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
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L'Autorita' notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1. (( L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europea. ))
Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021
