Art. 57 — Prestazioni obbligatorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

L'Autorita' adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali. L'Autorita' puo' adottare misure specifiche per far si' che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art57 · fonte del testo

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