Art. 49 — Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
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Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro:
- a)((di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;))
- b)di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
- c)di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
- d)di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte;
- e)di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
- f)((di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;))
- g)di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
- h)di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i)di interconnettere reti o risorse di rete.
- i-bis)((di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.)) L'Autorita' puo' associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
- a)((fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti;)) b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;
- c)((investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;))
- d)((necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;))
- e)eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
- f)fornitura di servizi paneuropei. (( L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice. ))
Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021
