Art. 49 — Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

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Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro:

  • a)((di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;))
  • b)di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
  • c)di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
  • d)di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte;
  • e)di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
  • f)((di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;))
  • g)di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
  • h)di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
  • i)di interconnettere reti o risorse di rete.
  • i-bis)((di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.)) L'Autorita' puo' associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
  • a)((fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti;)) b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;
  • c)((investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;))
  • d)((necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;))
  • e)eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
  • f)fornitura di servizi paneuropei. (( L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice. ))

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 13 parole tolte, 151 parole aggiunte in 8 capoversi.

a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi tolto: e aggiunto: o risorse di rete, compreso l'accesso aggiunto: agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete localeaggiunto: , anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;

f) di consentire la coubicazione o tolto: la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni aggiunto: altre forme di condivisione associata degli impianti;

aggiunto: i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza. L'Autorita' puo' associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equita', …

a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione tolto: e aggiunto: o di accesso in questionetolto: ;

aggiunto: , fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;

c) investimenti iniziali del proprietario tolto: della risorsa aggiunto: delle risorse, tenendo conto aggiunto: di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;

d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termineaggiunto: , con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;

f) fornitura di servizi paneuropeiaggiunto: . L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art49 · fonte del testo

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