Art. 42 — Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture

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[1](( (Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture) (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003)))

[2](( I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 12. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98-octies decies, comma 2. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

  • a)definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;
  • b)tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;
  • c)applicando, al meglio possibile, modalita' di pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso dello spettro radio. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 254 parole tolte, 301 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre:

tolto: a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili;

tolto: b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70. 4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati eaggiunto: (Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture) (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003)

aggiunto: I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 12. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98-octies decies, comma 2. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tolto: sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24 aggiunto: tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

aggiunto: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;

aggiunto: b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;

aggiunto: c) applicando, al meglio possibile, modalita' di pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso dello spettro radio. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art42 · fonte del testo

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