Art. 41 — Diritti ed obblighi degli operatori
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 18 ottobre 2024. 309 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Attuazione e controllo) (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003) 1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia. 2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa. 3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
tolto: a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;
tolto: b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. 4. L'Agenzia ha la facolta' di indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini. 5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorita', le Autorita' di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse. 6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l)".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art41 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.