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(( Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice. )) (( Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso gia' in vigore, il Ministero, sentita l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni. )) Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficolta' per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero puo' sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 21 parole tolte, 58 parole aggiunte.

… si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. aggiunto: Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una tolto: limitazione aggiunto: restrizione dei diritti o un ampliamento tolto: degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti aggiunto: delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso gia' in vigore, il Ministero, sentita l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli obblighi tolto: originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice aggiunto: fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa tolto: comunitaria aggiunto: dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art38 · fonte del testo

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