Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 2012 al 28 aprile 2024. Leggi il testo vigente →

Le societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:

  • a)contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
  • b)contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 28 aprile 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro tolto: delle comunicazioni aggiunto: dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art185 · fonte del testo

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