Art. 178 — Spese per i collaudi e le ispezioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art178 · fonte del testo

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